Vi proponiamo le decisioni del giudice sportivo Gianpaolo Tosel.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, durante l’intervallo, lanciato due bengala nel settore occupato dalla tifoseria avversaria e, nel corso del secondo tempo, una decina di pezzi di seggiolini in plastica; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, durante l’intervallo, lanciato due petardi nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere omesso di impedire, al termine della gara, l’ingresso nel recinto di giuoco di persone non autorizzate che rivolgevano agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo, fatto esplodere un petardo nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) e e) e comma 2, CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
FLORO FLORES Antonio (Genoa): per avere, al 24° del secondo tempo, all’atto della sostituzione, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE
AUGUSTYN Blazej (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BACINOVIC Armin (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CRISCITO Domenico (Genoa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
DARMIAN Matteo (Palermo): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
PACI Massimo (Parma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
TAVARES Fernandes Gelson (Chievo Verona): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose; infrazione rilevata da un Assistente.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BOGDANI Erijon (Cesena): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
CANINI Michele (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
CECCARELLI Luca (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PEPE Simone (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
PINTO VELOSO Miguel Luis (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
TOTTI Francesco (Roma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
CARILLO Giuseppe (Brescia): per avere, al 49° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, rivolto ad un Assistente espressioni insultanti; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BALLARDINI Davide (Genoa): per avere, al 24° del secondo tempo, rivolto reiteratamente agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 MARZO 2011
PIOVANI Edoardo (Brescia): per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale entrando sul terreno di giuoco e rivolgendo agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose.
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